Ricordo che “il prescrivere cure omeopatiche senza il possesso della prescritta abilitazione professionale costituisce reato di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p.)”.
Sentenza del 6 settembre 2007 n. 34200, Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI Penale.
Da cui l’esercizio dell’Omeopatia (e di tutte le altre pratiche non convenzionali riconosciute dalla FNOMCeO) è, a tutti gli effetti, atto medico.